La convivenza di fatto - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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La convivenza di fatto

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Famiglia ·
Il 05/06/2016 entrerà in vigore la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Le disposizioni di cui ai comma da 37 a 67 dell’unico articolo di detta Legge regolamentano la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
La convivenza – a differenza del matrimonio e delle unioni civili – può riguardare sia le coppie etero che omosessuali.
Il primo passaggio per “istituzionalizzare” la convivenza è la richiesta di iscrizione all'Anagrafe del Comune di residenza della coppia mediante una dichiarazione all'ufficio anagrafico puntualizzando che trattasi di <<Convivenza per vincoli affettivi>>.

Esaminando la nuova normativa, i principi cardine sono:
1) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi ed i familiari.
2) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante (con poteri pieni o limitati ad hoc) nei seguenti casi: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
3) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto a continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e, comunque, non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino anche figli minori o figli disabili del convivente superstite, il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore ai tre anni.
4) Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.
5) Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
6) In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
7) I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
In caso di cessazione della convivenza il Tribunale può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.



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