Vi è un termine per la revoca di una donazione per ingratitudine? - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Studio Legale
Il Mio Sito
Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Studio Legale
Studio Legale
Studio Legale
Vai ai contenuti

Menu principale:

Vi è un termine per la revoca di una donazione per ingratitudine?

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Successioni ·
In presenza di una pluralità di atti offensivi fra loro strettamente connessi, è possibile chiedere la revocazione della donazione di un immobile (o di altro diritto reale) per ingratitudine. Ha così deciso la Suprema Corte (sentenza n. 21010/2016) aggiungendo che occorre che non sia decorso il termine annuale di decadenza.
I Giudici hanno sul punto precisato che "L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine, consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Pertanto, in presenza di una pluralità di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perché possa iniziare a decorrere il termine decadenziale previsto dall'articolo 802 c.c. deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità".



Torna ai contenuti | Torna al menu