Falso in bilancio: continuità normativa fra vecchie e nuove fattispecie. - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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Falso in bilancio: continuità normativa fra vecchie e nuove fattispecie.

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Pubblicato da in Penale ·
La recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. Penale n. 20256/16, pronunciata in tema di false comunicazioni sociali, nel caso di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, ha statuito che sussiste un chiaro ed indiscutibile rapporto di continuità normativa della nuova disciplina con la fattispecie previgente, determinandosi una successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.
In particolare, secondo la decisione della Suprema Corte, le modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2015 agli artt. 2621 e 2622 c.c. hanno ampliato l'ambito di operatività dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato l'eliminazione dell'evento e delle soglie previste dal precedente testo dell'art. 2622 c.c., mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica.
La legge menzionata ha infatti previsto due autonomi titoli di reato, configurati entrambi come delitti e collocati, rispettivamente, nei citati artt. 2621 e 2622 cod. civ. al fine di differenziare la repressione delle false comunicazioni sociali a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società "non quotata" ovvero di una "quotata". Differenziazione che si traduce soprattutto nella previsione di diverse cornici edittali di pena: da uno a cinque anni di reclusione nel primo caso, da tre a otto nel secondo
La novella propone due reati di pericolo (invero tre se si considera anche l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-bis cod. civ., configurata come vero e proprio titolo autonomo di reato), integrati a prescindere dalla causazione di un danno a soci o creditori, che ripropongono in buona parte il profilo strutturale della fattispecie contravvenzionale contenuta nel previgente testo dell'art. 2621 cod. civ. Scompare altresì per le società non quotate la procedibilità a querela della persona offesa, rivelandosi in tal senso l'intenzione di recuperare coerenza sistematica attraverso la tutela esclusiva della trasparenza dell'informazione societaria. Quelli di nuovo conio rimangono, invece, reati propri degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.



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