La legittimità del licenziamento - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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La legittimità del licenziamento

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Lavoro ·
Recentemente la Corte di Cassazione – Sezione lavoro – con la sentenza 18/05/2016 n. 10252 ha confermato e dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità - ed architrave del sistema garantistico statutario in materia di licenziamenti per giusta causa cui il recesso per periodo di comporto va assimilato - secondo il quale, nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, ove abbia contestato al lavoratore il superamento del periodo di comporto prolungato con ricaduta, non può poi modificare l'addebito, invocando il superamento di un diverso e minore periodo di comporto legato all'ipotesi di comporto breve. Ciò in quanto trova applicazione la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, che opera come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso. Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato il principio secondo cui <<In merito al licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, qualora abbia contestato al lavoratore il superamento del periodo di comporto prolungato con ricaduta, non può poi modificare l'addebito, invocando il superamento di un diverso e minore periodo di computo legato all'ipotesi di comporto breve. Ciò perché, anche in siffatta ipotesi, si applica la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, che, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, che altrimenti vedrebbe frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso, ha carattere generale e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, che sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia quella di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.>>.



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