La Direttiva europea sui segreti commerciali - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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La Direttiva europea sui segreti commerciali

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Impresa e Società ·
Il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva europea UE 2016/943 sui segreti commerciali (con il  D.Lgs. 63/2018 pubblicato nella G.U. n. 130 del 07/06/18), così rispettando il termine del 9 giugno imposto dalla stessa Direttiva agli Stati membri.  I segreti commerciali sono disciplinati dall’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale secondo il quale costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a)  siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b)  abbiano valore economico in quanto segrete; c)  siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. L’art. 99 di detto Codice fornisce  la definizione della violazione, precisando che il divieto riguarda solo i comportamenti “abusivi”, espressione desunta dalla legislazione sui brevetti e in particolare dall’ipotesi della divulgazione avvenuta per effetto di abuso evidente, caso che rientra tra le violazioni della riservatezza sanzionate anche dal detto art. 99.
Le principali novità della Direttiva sono le seguenti. Viene introdotta una nuova norma in base alla quale anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l'origine illegale di un segreto commerciale potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso, che tuttavia saranno limitati al pagamento di un equo indennizzo, senza l'applicazione delle altre sanzioni normalmente applicabili ovvero l’inibitoria, qualora risulti che l’indennizzo soddisfi in modo equo la perdita subita dal titolare dei diritti e l'adozione di sanzioni ulteriori risulti indebitamente gravosa per la persona interessata.
Inoltre, viene introdotto il divieto del commercio di beni che beneficino in modo significativo – per progettazione, caratteristiche, funzione, produzione o commercializzazione – di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente, a condizione che il commerciante, secondo le circostanze, sia stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'uso illecito di segreti commerciali.
Infine, nel corso dei procedimenti cautelari Giudice può, su istanza di parte, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore del segreto commerciale. Tuttavia la concreta attuazione di tale norma è soggetta al potere discrezionale dei Magistrati i quali valutano le circostanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.



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