L’Amministratore può essere il rappresentante del condominio in assemblea supercondominiale? - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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L’Amministratore può essere il rappresentante del condominio in assemblea supercondominiale?

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Pubblicato da in Proprietà ·
Con la riforma del diritto condominiale, il comma 3 dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone che nei supercondomini (più condomini che hanno parti in comune), quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all'assemblea del supercondominio per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.
Tuttavia, il comma 5 di detto articolo dispone che all'Amministratore non possano essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Il che ha posto il dubbio che l’Amministratore di un condominio facente parte di un supercondominio non possa essere nominato quale delegato del condominio a partecipare all’assemblea supercondominiale. Sulla questione si è espressa autorevole Dottrina secondo la quale l’Amministratore è preferibile rispetto ai condomini in quanto persona naturalmente più idonea, poiché a ben vedere per tutto il resto, opera già come rappresentante del condominio e, comunque, rimane il soggetto maggiormente a conoscenza delle dinamiche condominiali.



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