Licenziamento disciplinare e contenuto della contestazione al lavoratore. - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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Licenziamento disciplinare e contenuto della contestazione al lavoratore.

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Pubblicato da in Lavoro ·
Con la sentenza n. 13667 del 06/06/18 la Corte di Cassazione ha precisato che la contestazione da parte del datore non deve solamente rivestire il carattere della specificità ma è legittima solo se esplicita anche le sue finalità disciplinari. La contestazione non deve dunque riguardare solo i fatti oggetto di addebito ma anche le finalità sottese alla contestazione stessa e pertanto nella stessa deve essere espresso chiaramente al dipendente che gli si sta chiedendo di difendersi da addebiti circostanziati nell’ambito di un procedimento disciplinare e non di fornire semplicemente informazioni a richieste del datore di lavoro.
Nel caso di specie i Giudici dell’appello avevano ritenuto non correttamente redatta la contestazione disciplinare affermando che la lettera di contestazione non conteneva in modo chiaro espressioni che fossero tali da far comprendere al destinatario l'intenzione datoriale di ritenere determinati fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare, tali da consentire l'esercizio del diritto di difesa. Il tenore della lettera era semmai quello di una pre-istruttoria atta ad evitare proprio l'instaurazione di un procedimento disciplinare infondato, basato su sospetti non verificati, ma che come tale non poteva risolversi in una procedura disciplinare sommaria.



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